June 29, 2023

Equo compenso: il calcolo dei compensi professionali

May 15, 2023

Entra in vigore il prossimo 20 maggio la Legge 21 Aprile 2023, n. 49 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” che definisce l’equo compenso per i professionisti.

Equo compenso: cos’è e a chi si applica

Relativamente alle professioni regolamentate dell’area tecnica (architetti e ingegneri), riprendendo alcune norme regionali già emanate negli ultimi anni, viene definito equo il compenso che risulti proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi stabiliti dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (c.d. Decreto Parametri) recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.

Le disposizioni contenute nella nuova norma sono applicabili unicamente nei rapporti regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte:

  • in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie;
  • delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo

Oltre ad essere nulli i compensi inferiori a quanto previsto dal citato Decreto Parametri, sono nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l’anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall’incarico o dall’affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:

  1. nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
  2. nell’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
  3. nell’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
  4. nell’anticipazione delle spese a carico del professionista;
  5. nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell’attività professionale oggetto della convenzione;
  6. nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
  7. nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all’avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l’importo previsto nella convenzione sia maggiore;
  8. nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
  9. nella previsione che il compenso pattuito per l’assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
  10. nell’obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all’utilizzo di software , banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell’incarico sia richiesta dal cliente.

La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d’ufficio.

La convenzione, il contratto, l’esito della gara, l’affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati con il Decreto Parametri possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l’attività professionale prestata.

Il ruolo degli Ordini professionali

Nell’applicazione della nuova normativa l’Ordine avrà un ruolo fondamentale perché dovrà sanzionare il professionista che:

  • violi l’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti;
  • violi l’obbligo di avvertire il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso i criteri stabiliti dal Decreto Parametri.

Una delle innovazioni contenute nella legge sull’equo compenso riguarda il parere di congruità emesso dall’ordine sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista che costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

Il calcolo dei compensi professionali

Per il calcolo del compenso professionale “equo” si applicano i seguenti parametri:

  • «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera - questo parametro è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata al Decreto Parametri; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione;
  • «G», relativo alla complessità della prestazione - è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata al Decreto Parametri;
  • «Q», relativo alla specificità della prestazione - è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata al Decreto Parametri;
  • «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata al Decreto Parametri ed è calcolato mediante la seguente espressione P=0,03+10/V 0,4

Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a euro 25.000,00 il parametro "P" non può superare il valore del parametro "P" corrispondente a tale importo.

Il compenso professionale è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

CP= ∑(V×G×Q×P)

L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25 per cento del compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole Z-1 e Z-2, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole stesse.

Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili come indicato precedentemente, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:

  1. professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00);
  2. aiuto iscritto euro/ora (da 37,00 a 50,00);
  3. aiuto di concetto euro/ora (da 30,00 a 37,00).

Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi, come specificate nella tavola Z-2 allegata:

  1. pianificazione e programmazione;
  2. attività propedeutiche alla progettazione;
  3. progettazione;
  4. direzione dell'esecuzione;
  5. verifiche e collaudi;
  6. monitoraggi.

Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, come specificate nella tavola Z-1:

  1. edilizia;
  2. strutture;
  3. impianti;
  4. infrastrutture per la mobilità;
  5. idraulica;
  6. tecnologie della informazione e della comunicazione;
  7. paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica ruralità, foreste;
  8. territorio e urbanistica.

Equo compenso: cosa cambia per i professionisti con la nuova legge?

www.ingenio-web.itMay 17, 2023

Il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Roma Massimo Cerri commenta la nuova legge sull'Equo Compenso: "Finalmente noi professionisti siamo tutelati, ma questo testo è un punto di partenza, non di arrivo". Ecco le novità principali.

L'Equo Compenso va esteso a tutti i committenti

Cosa si intende per “Equo Compenso” per un professionista? In quali casi si applica?

La legge n. 49 del 21 aprile 2023, “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, che entrerà in vigore dal prossimo 20 maggio, rappresenta un importante traguardo per i professionisti, di cui l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma si fregia di esserne stato uno dei promotori. È dal 2017, con la presidenza dell'Ing. Carla Cappiello, che l'Ordine di Roma ha portato avanti questa battaglia a favore di tutto il mondo delle professioni, non solo di quelle tecniche.

Per “equo compenso” ci si riferisce a un corrispettivo che deve essere relazionato alla quantità di lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale e, pertanto, conforme ai compensi previsti per: gli avvocati (DM 147/2022); i professionisti iscritti agli ordini e collegi (DM 140/2012); i professionisti non iscritti a ordini o collegi di cui L. n. 4/2013.

La legge trova la sua applicazione nei rapporti professionali riguardanti la prestazione d'opera intellettuale, ex art 2230 C.C., regolati da convenzioni ed aventi per oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di: imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie; imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno più di cinquanta dipendenti e hanno avuto ricavi superiori ai 10 milioni di euro; Pubblica Amministrazione e società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Il Legislatore ha posto, con l'obiettivo di tutelare i professionisti nei confronti dei “poteri forti”, dei punti fermi in tema di tariffe. L’articolo 12 della legge abroga la norma (articolo 2, comma 1, del DL 223/2006) che aveva soppresso il precedente sistema delle tariffe vincolanti. C'è il ritorno delle tariffe obbligatorie.

Quali sono attualmente i Parametri ministeriali di riferimento?

Per tutte le professioni ordinistiche, tranne che per gli avvocati, i valori di riferimento sono quelli dati dal DM 140/2012, che sono attualmente utilizzati nei tribunali in caso di contenzioso sulle parcelle di commercialisti ed esperti contabili, notai, professioni tecniche, attuari e assistenti sociali. L’unica professione ad avere dei parametri aggiornati è quella degli avvocati (DM 147/2022) .

Alcuni ordini professionali stanno già elaborando dei parametri, che secondo la nuova legge dovranno essere rivisti ogni due anni su proposta dei consigli nazionali o dei collegi professionali.

In base all'articolo 6 della norma i parametri, però, possono non essere presi in considerazione nel caso in cui le imprese adottino modelli standard di convenzione stabiliti con i consigli zazionali degli ordini o con i collegi professionali.

Per inciso, per le professioni non ordinistiche regolamentate dalla Legge 4/201 prevede che i parametri saranno stabiliti da un decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa e da attualizzare con cadenza biennale.

Equo compenso delle prestazioni professionali in Gazzetta Ufficiale: tutte le novità

In virtù di quanto previsto dalla legge sull'equo compenso delle prestazioni professionali approdata in Gazzetta Ufficiale, se i professionisti accetteranno compensi non conformi ai DM Parametri potranno essere sanzionati da Ordini e Collegi professionali.

LEGGI L'APPROFONDIMENTO

Come si determinano i compensi?

Gli onorari saranno calcolati in base a più elementi come l'urgenza, l'importanza, la difficoltà del lavoro svolto, i risultati raggiunti.

Il testo disciplina anche la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri. Può spiegarci meglio cosa accadrà nella pratica?

La legge, come già detto, prevede la nullità delle clausole che non rispettano un compenso equo e proporzionato per l'opera svolta. Sono nulli anche i patti che vietano al professionista di chiedere acconti nel corso della prestazione o che obbligano l'anticipo di spese. Sono nulle le clausole che consentono al committente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, di non riportare in forma scritta gli elementi essenziali dell'accordo, di pretendere dal professionista prestazioni aggiuntive senza compenso, di conferire il pagamento oltre i 60 giorni dalla ricezione della fattura.

Non possono essere inserite clausole contrattuali che prevedono prestazioni gratuite, clausole “salvo buon fine”, prestazioni retribuite a scalare, obblighi di utilizzo a pagamento dei software dei committenti.

È bene precisare che la nullità della clausole non comporta la nullità del contratto.

Riassumendo, non si possono più offrire prestazioni al ribasso.

Con questa legge ci sono novità anche per gli ordini e i collegi professionali. Quali sono queste novità? Cosa dovranno fare in particolare?

Il professionista potrà ricorrere all'azione monitoria (art. 633 e ss. c.p.c) e dei rimedi previsti dall’art. 14 DLgs n. 150/2022, per far valere il suo diritto di credito. Il parere di congruità dell’ordine o del collegio professionale sul compenso o sugli onorari costituirà titolo esecutivo, se il debitore non si oppone entro 40 giorni.

Ordini e collegi potranno adottare eventualmente disposizioni deontologiche sanzionatorie atte a disciplinare la violazione da parte del professionista dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione. Inoltre, gli ordini potranno siglare convenzioni con le imprese definendo compensi standard.

Presso il Ministero della Giustizia sarà istituito l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso, cui parteciperà un rappresentante per ciascuno dei consigli nazionali degli ordini professionali. L’Osservatorio esprimerà pareri sulle norme che regolano la determinazione dell’equo compenso e segnalerà al Ministero della Giustizia le condotte, le prassi applicative e interpretative in contrasto con le norme sull’equo compenso e sulla tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

Cosa ci dice sulla prescrizione e sul foro competente?

La legge sancisce che il diritto del professionista al pagamento del compenso si prescriva a decorrere dalla cessazione del rapporto con il cliente. È anche uniformato il regime della responsabilità professionale. È stato stabilito che l'azione per ottenere il risarcimento dei danni provocati dal professionista si prescrive a decorrere dal giorno del compimento della prestazione.

In caso di contestazione con il cliente, il professionista o il consiglio di appartenenza (articolo 9) potranno rivolgersi al Tribunale civile, che utilizzerà i nuovi tariffari quali parametri di riferimento (articoli 3 e 4).

Come si intreccerà questa legge con il nuovo Codice Appalti in materia in materia di prestazioni professionali gratuite?

Questa sicuramente è una domanda complessa. La sentenza 0744/2021 del Consiglio di Stato del 10 novembre del 2021 ha lasciato uno spiraglio ai bandi gratuiti, al di là di qualsiasi norma sull'equo compenso. Il Cds, replicando quanto già espresso dal Tar Lazio (sentenza n. 03015/2019), aveva sancito che l'equo compenso è applicabile solo quando è previsto un corrispettivo per l'attività svolta. Nel caso in cui lo stesso non sia stabilito dall'inizio, la norma non trova applicazione. Si spera che un correttivo possa giungere con il Nuovo Codice degli Appalti (dlgs 36/2023), che entrerà in vigore il prossimo luglio, in cui si afferma che “le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente”. Questo, però, “salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione”. Pertanto, è auspicabile una revisione del nuovo Codice prima della sua entrata in vigore.

Cosa manca nella legge?

Questa legge è sicuramente una conquista per tutti noi professionisti, poiché prende il considerazione il nostro valore professionale e inizia a darci delle tutele. Ritengo che si tratti di un punto di partenza e non di arrivo. Infatti, l'equo compenso va esteso a tutti i committenti.

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Equo compenso e Codice Appalti 2023: niente ribassi con l’OEPV

Dopo gli ultimi interventi sul rapporto tra il nuovo Codice dei contratti e la Legge sull’equo compenso, il CNI ribadisce la sua posizione e invita i grandi committenti a farsene una ragione

di Redazione tecnica - 12/08/2023

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La bolla è ormai scoppiata da diverse settimane e sarà necessario un intervento del legislatore o dei Ministeri competenti (Giustizia e Infrastrutture) per mettere tutti d’accordo e comprendere come coordinare le nuove regole stabilite dal D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) e dalla Legge n. 49/2023 (equo compenso).

Le discussioni sull’equo compenso

Intanto, dopo avere aggiornato il Codice deontologico, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha ribadito la sua posizione affermando chiaramente che alla luce delle due norme, per l’aggiudicazione dei servizi di architettura e ingegneria il criterio dell’offerta più vantaggiosa dovrà essere applicato sulla base dei soli criteri qualitativi e a prezzo fisso.

Una posizione che ha già portato ad una vera e propria levata di scudi contro l’Equo compenso. Lo evidenzia la lettera che Abi, Assonime, Confindustria, Ania e Confcooperative hanno inviato al Governo in cui pur non mettendo, a loro dire, in discussione la ratio di fondo della legge, contestano le modalità con cui è stata declinata che «rischiano di dare luogo ad aumenti paradossali e indiscriminati di tutti i compensi professionali, generando un volume di costi insostenibile per le imprese».

Contestualmente è arrivata la circolare n. 24 del 3 agosto 2023 di Assonime in cui si afferma “Tale interpretazione, oltre a sostenere la legittimità della disciplina sotto il profilo concorrenziale, impedirebbe il verificarsi di conseguenze paradossali sulle tariffe dei professionisti, che, soprattutto per le società di maggiori dimensioni, conduce ad aumenti dei compensi del tutto fuori mercato, fino a importi esorbitanti, mentre nelle società di minori dimensioni, alcuni compensi sarebbero inferiori rispetto a quelli riconosciuti prima dell’entrata in vigore della legge sull’equo compenso. La ratio della legge è invece quella di rafforzare la tutela dei professionisti verso clausole ritenute vessatorie ex lege e comportamenti abusivi da parte di imprese che detengono un forte potere contrattuale”.

Poi è arrivata la posizione di OICE, in rappresentanza delle società di ingegneria e architettura, che ha puntato il dito sul fatto che la violazione dell’applicazione dei compensi minimi per le prestazioni tecniche mette i liberi professionisti nelle condizioni di impugnare ogni gara. Secondo le stime di OICE, le gare a prezzo fisso porterebbero ad un incremento dei costi di circa il 30% andando contro l’art. 13 della stessa legge n. 49/2023 che parla di invarianza finanziaria.

Infine è arrivata l’ANAC che ha chiesto un chiarimento normativo del legislatore.

La posizione del CNI

A questo punto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha ribadito la sua posizione. “Tanto per cominciare intendiamo confermare quanto emerge da un’analisi prodotta recentemente dal nostro Centro Studi - afferma il Presidente del CNI Angelo Domenico Perrini - l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, in quanto soggetto all’applicazione del principio dell’Equo compenso, comporta che il compenso del professionista non potrà essere soggetto a ribasso e il criterio dell’offerta più vantaggiosa dovrà essere applicato sulla base dei soli criteri qualitativi e a prezzo fisso. E’ ammissibile il ribasso della componente del corrispettivo relativa alla voce “spese”, ove le stesse siano state determinate in maniera forfettaria dalla stazione appaltante, a patto però che questo non intacchi l’equità del compenso. A tal fine la Stazione Appaltante è obbligata a procedere alla verifica dei ribassi praticati sule spese, onde accertare che essi non incidano sull’equità del compenso”.

OEPV a prezzo fisso

Nessun dubbio del CNI sull’attuale formulazione normativa che non consentirebbe alcun ribasso sull’importo a base di gara calcolato utilizzando il Decreto Parametri (posizione condivisa dalla nostra redazione).

Analisi normativa impeccabile su cui è possibile solo interrogarsi se la disposizione sia sta voluta dal legislatore o sia stato solo un mero errore di valutazione che porterà evidentemente ad un aumento dei costi per la pubblica amministrazione.

Detto questo – prosegue Perrini – è chiaro che col tempo occorrerà stabilire dei parametri che consentano alle stazioni appaltanti di definire con semplicità le soglie di anomalia dei ribassi sulla componente spese. Relativamente alle lamentele rappresentate da banche ed imprese, vorrei ricordare che la legge sull’Equo compenso nasce proprio per porre fine alle storture imposte ai professionisti dai grandi committenti, con compensi irrisori per prestazioni di alta professionalità e di altrettanto alto livello di responsabilità. Sia ben chiaro che un ritorno allo status quo non è possibile. I grandi committenti se ne devono fare una ragione: la stagione dei facili profitti alle spalle dei professionisti si è chiusa per sempre!Piuttosto, è necessario sedersi insieme attorno ad un tavolo per dare attuazione alla legge 49/2023 che contiene in se già tutti gli strumenti per evitare eventuali storture che sono paventate dai grandi committenti. Mi riferisco in particolare all’articolo 6 della legge che indica come “presuntivamente equi” i compensi derivanti da modelli standard di convenzioni concordate tra grandi committenti e consigli nazionali delle professioni”.

Prima di chiedere a gran voce il ritorno ad un regime di sopraffazione - conclude Perrini - i grandi committenti avrebbero potuto chiamare a raccolta i consigli nazionali per avviare un percorso per definire i nuovi standard di convenzione che soddisfino entrambe le parti interessate. Noi, come sempre, siamo pronti ad avviare un confronto in qualsiasi momento”.